CESSIONE DI FABBRICATO
E' tenuto ad effettuare la denuncia di CESSIONE DI FABBRICATO chiunque (persona fisica o giuridica pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ubicato nel territorio del Comune di Argelato, qualunque ne siano il tipo e le condizioni (fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani o rustici, integri, o semidistrutti, ultimati o in costruzione, ecc.) ed a qualunque uso essi siano destinati o di fatto adibiti.
Sono invece esonerati dall'obbligo della cessione di fabricato gli esercenti attività sottoposte a licenza di polizia che comportano già la notifica all'Autorità di P.S. (es. alberghi, pensioni, ecc.).
Sono altresì esclusi dall'obbligo della denuncia i contratti di rinnovo della locazione in caso di proroga a favore della stessa persona.
La presentazione della denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza deve avvenire entro 48 ore dalla consegna dell'immobile. La data deve essere quella i cui il cessionario consegue l'effettiva disponibilità dell'immobile.
Il modulo di Cessione di Fabbricato debitamente compilato, può essere consegnato in forma cartacea all'Ufficio Protocollo presso l'URP negli orari di apertura al pubblico oppure inviato all'indirizzo PEC comune.argelato@pec.renogalliera.it e deve contenere:
- le generalità anagrafiche, di residenza del cedente (in caso di persone giuridiche il legale rappresentante);
- le generalità del cessionario (la persona che assume la disponibilità del fabbricato) con gli estremi di un documento di identità valido;
- l'esatta ubicazione dell'immobile;
- la data di cessione;
- la causale della cessione che può essere:VENDITA, LOCAZIONE/AFFITTO, DONAZIONE, COMODATO, PROMESSA DI VENDITA.
Il modello deve essere redatto in triplice copia di cui una verrà restituita all'utente per ricevuta, se consegnata personalmente. E' possibile effettuare la comunicazione anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini farà fede la data della ricevuta postale.
In caso di presentazione tardiva della comunicazione sarà applicata una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.549,00.
L'Ufficio Segreteria raccoglie le denunce di cessione di fabbricato mensilmente e le trasmette tramite PEC alla Questura di Bologna Ufficio Cessioni Fabbricato entro il 10 del mese successivo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Decreto Legge n. 79/2012 "Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile" ha modificato l'art. 12 del Decreto Legge n. 59/1978 convertito in Legge 18.5.1978 n. 191 che disciplinava la materia.
L'articolo 2 del D.L. 79/2012 "Comunicazione della cessione di fabbricati" prevede che:
1. "La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191".
2. L'Agenzia delle Entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'Interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'art. 5, commi 1, lettera d), e 4 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'art. 12 del Decreto Legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di cui all'art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191, e' assolto attraverso l'invio della comunicazione al Questore competente per territorio, anche mediante l'inoltro di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
L'articolo 2 prevede quindi che la Comunicazione NON debba essere presentata all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza in presenza di contratto di locazione e contratto di comodato registrato all'Agenzia delle Entrate.
Resta, tuttavia, fermo l'obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato negli altri casi ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge n. 59/1978 convertito in Legge n. 191/1978:
"Chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a 1 mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorita' locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di Polizia o, ove questo manchi, al Sindaco), entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di identita' o di riconoscimento, che il cedente deve richiedere al cessionario.
- L'obbligo spetta a chi avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.
- La legge stabilisce, inoltre, che l'identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante l'esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l'eventuale conoscenza personale.
- Le comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali, per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della disponibilità di fatto dell'immobile.