DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' DELLO STRANIERO/APOLIDE
E' disciplinata dall'art. 7 del D.Lgs n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che si riporta integralmente:
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ((. . .)) ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Il modulo di Comunicazione di ospitalità - assunzione - cessione di immobile a favore di cittadino straniero/apolide debitamente compilato può essere consegnato in forma cartacea all'Ufficio Protocollo presso l'URP negli orari di apertura al pubblico oppure inviato all'indirizzo PEC comune.argelato@pec.renogalliera.it.