UNIONI CIVILI
tra due persone dello stesso sesso
Con la Legge n.76/2016 e successivo Decreto Legislativo 19.01.2017 n. 5 è stato introdotto nell’ordinamento dello stato civile italiano l’istituto dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso.
L’Unione Civile si costituisce tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni (Art. 1, c. 2, legge 76/2016).
Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni (art. 1, c. 11, legge 76/2016). Esse concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato (art. 1, c. 12, legge 76/2016).
In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale dell’unione civile è la comunione dei beni (art. 1, c. 13, legge 76/2016).
Requisiti
· Compimento della maggiore età (art. 1, c. 2, legge 76/2016).
· Medesimo sesso (art. 1, c. 2, legge 76/2016).
· Assenza di cause di impedimento.
L’unione civile non può essere costituita (art. 1, c. 4, legge 76/2016) se:
- Per una delle parti sussiste un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
- Una delle parti è inferma di mente;
- Tra le parti sussistono rapporti di cui all’art. 87, c. 1, del codice civile (relazioni di parentela, affinità, adozione che impediscono di costituire l’unione civile);
- Vi è condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte;
· Per gli stranieri: nulla osta all’unione civile rilasciato dal proprio Paese (art. 1, Dlgs n°7/2017)
Procedura
- RICHIESTA della costituzione dell’unione, in cui si dichiara il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile.
- COSTITUZIONE dell’Unione Civile, trascorsi 30 giorni dalla richiesta alla presenza di due testimoni, con eventuale scelta del regime patrimoniale (separazione dei beni) ed eventuale scelta del cognome comune.
A chi rivolgersi (richiesta informazioni )
· Ufficio di Stato Civile Comune di Argelato – Via Argelati n° 4
· Urp di Funo - Piazza della Resistenza n. 1 - Funo
· PEC comune.argelato@cert.provincia.bo.it
· email: urp@comune.argelato.bo.it
· Telefono: 051/6634615 fax 051/6634619