SCIA
La presentazione della Segnalazione Certifica di Inizio lavori (SCIA) è un adempimento previsto dalla legge (art. 13 LR 15/2013) nel caso si voglia dar corso ad alcuni interventi edilizi fra i quali:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
- il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
- ecc…
Interessati: proprietari di unità immobiliari/edifici, di aree e studi tecnici.
La SCIA (presentata utilizzando apposita modulistica scaricabile dal sito del Comune) deve essere accompagnata dagli elaborati, asseverazioni, ecc… previsti dalla normativa (si veda anche la modulistica) a firma di un professionista abilitato, dalla ricevuta del versamento dei diritti di segreteria, nonché dall’attestazione del versamento del contributo di costruzione (se dovuto).
I lavori, fuori dai casi in cui occorrano pareri o atti di assenso presupposti, possono iniziare dopo 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione della SCIA (o successivamente nel caso di inizio lavori differito).
I lavori oggetto della SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data.
Alla conclusione dei lavori, l'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità (SCEA).
Per le pratiche NON RESIDENZIALI l'ufficio competente è lo Sportello Unico Attività Produttive dell'Unione Reno Galliera con sede a San Giorgio di Piano (SUAP).
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