Pagare il Canone Unico Patrimoniale per l’occupazione di aree e spazi pubblici
Il canone Unico Patrimoniale è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti all’ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio.
Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all’uso pubblico.
Tipologia di occupazioni
Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
Si intendono, invece, occupazioni occasionali:
- le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
Cosa fare
Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza.
Autorizzazione.
Le richieste devono essere inviate all’indirizzo PEC del Comune oppure consegnate all'Ufficio protocollo dell’ente. In assenza di un termine specifico, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione e acquisizione all’ente dell’apposita istanza.
La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, sul modulo fornito dall’Ente e deve contenere, pena la sua improcedibilità:
- l’indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente, se persona fisica o impresa individuale;
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell’amministratore anche di fatto, nei casi di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a);
- l’ubicazione esatta e la superficie di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare, eventualmente corredata di planimetrie ed altri documenti eventualmente necessari;
- l’oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l’opera che s'intende eseguire e le modalità d’uso dell’area;
- l’inizio, la fine, la frequenza della occupazione;
- l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario;
- l’impegno al pagamento dei canoni annuali futuri, nel caso di concessioni permanenti;
- l’impegno al ripristino immediato, dopo l’occupazione, in caso di danni al manto stradale e ad altri beni pubblici;
- la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
Nel caso in cui le occupazioni prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
Le concessioni sono inviate telematicamente o ritirate presso gli sportelli di competenza, dopo l’avvenuto pagamento del canone.
Scarica il Modulo per la Dichiarazione dell'occupazione (in fase di preparazione)
Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Il provvedimento di concessione all’occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall’utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l’eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- custodire il permesso comprovante la legittimità dell’occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell’interessato;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell’occupazione;
- versare il canone alle scadenze previste;
- mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese;
- rispettare, nell’esecuzione di eventuali lavori connessi all’occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l’immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
Durata dell'autorizzazione
Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni di urgenza, e deve contenere:
- gli elementi identificativi della concessione;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
- il criterio di determinazione e l’ammontare del canone di concessione, se dovuto.
La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
La domanda di rinnovo deve essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, o almeno 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
In caso di rinuncia volontaria all’occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla cessazione dell’occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
Pagamento del canone
Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate nelle seguenti categorie:
1^ categoria – Funo di Argelato
2^ categoria – Argelato Capoluogo
3^ categoria – frazioni e strade e spazi non ricompresi nelle prime due categorie
Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa standard più elevata.
La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 15 per cento rispetto alla 1a.
La tariffa per le strade di 3a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.
Modalità di pagamento
(In fase di aggiornamento)
Consulta il Regolamento Comunale di approvazione del Canone Unico Patrimoniale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 29.01.2021
Consulta le Tariffe del Canone Unico Patrimoniale in vigore dal 1.01.2021 approvate con Delibera di Giunta n.17 del 18.03.2021
Consulta l'Elenco delle strade per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di aree e spazi pubblici