Trasferimento Residenza-Cambio Abitazione - Comune di Argelato

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TRASFERIMENTO DI RESIDENZA - CAMBIO ABITAZIONE 

I cittadini che intendono dichiarare il trasferimento della residenza nel Comune di Argelato, o quelli già residenti nel Comune che hanno trasferito la residenza in altra abitazione nel territorio comunale, devono presentare la dichiarazione di residenza entro 20 giorni dalla data del trasferimento.

Il trasferimento di residenza è il trasferimento della dimora abituale di un cittadino, un intero nucleo familiare o una parte del nucleo familiare, da un Comune italiano o dall'estero in un altro Comune italiano. 

Il cambiamento di abitazione è lo spostamento della dimora abituale nell’ambito del Comune di residenza.

Il cittadino italiano che intende traferire la residenza all'estero per un periodo superiore ai 12 mesi può dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato italiano dello Stato in cui ha stabilito la propria residnza oppure, prima di espatriare, può rendere la dichiarazione al Comune italiano di residenza.

CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina prevista dall’art. 5 del Decreto Legge 9 Febbraio 2012 n. 5, convertito in legge n. 35 del 4 Aprile 2012, che ha introdotto il "Cambio di residenza in tempo reale". 

I cittadini potranno presentare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:

- Dichiarazione di residenza con provenienza da altro Comune o dall'estero

- Dichiarazione di residenza di cittadini italiani iscritti all'AIRE con provenienza dall'estero

- Dichiarazione di cambiamento di abitazione nell'ambito del Comune

- Iscrizione per altri motivi

- Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

MODALITA’

Le dichiarazioni di residenza, redatte su modulistica ministeriale debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal Ministero dell'Interno, potranno essere presentate tramite una delle seguenti modalità:

1. Consegna a mano presso gli sportelli URP di Argelato o Funo,  previo appuntamento telefonico al n. 051/6634615 - 607;

2. Per raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Argelato, Via Argelati n° 4 -  40050 – Argelato (BO);

3. On line accedendo al Portale di ANPR: requisito per poter accedere ad ANPR è quello di essere in possesso dell'identità digitale (Spid, Carta d’Identità Elettronica, Cns) seguendo le istruzioni presenti nella Guida operativa per i cittadini per la Dichiarazione di Residenza On Line.

4. Per via telematica all’indirizzo PEC dell’Ente: comune.argelato@pec.renogalliera.it, a condizione che:

- la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

- l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;

- la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;

5. Tramite e-mail all'indirizzo urp@comune.argelato.bo.it  allegando la scansione della dichiarazione recante la firma autografa e il documento d’identità del dichiarante

 

Qualora la presentazione avvenga con le modalità previste ai punti 2, 3, 4 e 5 al di fuori degli orari di ufficio la dichiarazione si considererà ricevuta alla data di protocollazione.

REQUISITI

Avere la propria dimora abituale (quindi abitare stabilmente) nel Comune di Argelato. L’articolo 43  del Codice Civile stabilisce che “la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.

La dottrina è assolutamente concorde nel ritenere il concetto di dimora abituale fondato su due elementi:

- elemento oggettivo, ossia la permanenza della persona in un determinato luogo;

- elemento soggettivo, ossia la volontà di rimanere in tale luogo e di individuarne il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (cosiddetto animus in colandi).

La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha confermato che i due elementi, oggettivo e soggettivo, devono essere l’uno compenetrato nell’altro.

CHI PUO' RENDERE LA DICHIARAZIONE

Il cittadino rende la dichiarazione anagrafica ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 13, comma 1,  lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, attraverso la compilazione del modello di dichiarazione conforme a quello pubblicato dal Ministero dell’interno e diffuso con la circolare n. 9 del 27 aprile 2012

e poi integrato con circolare n. 14 del 6 agosto 2014. La modulistica  prevede che ciascun componente della famiglia rende le dichiarazioni anagrafiche per se medesimo e per le persone sulle quali esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.

 

La dichiarazione quindi deve essere sottoscritta  dal dichiarante e da ogni componente maggiorenne della famiglia.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia semplice del documento d’identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.

 

Qualora il trasferimento di residenza si riferisca ad un solo genitore con figli minori, alla dichiarazione di residenza dovrà essere allegato l'assenso dell'altro genitore presentando il  Modulo di Dichiarazione di assenso del genitore non presente per il trasferimento di residenza del minore, debitamente compilato. In alternativa, dovranno essere comunicati all'Ufficio procedente tutti i riferimenti necessari per consentire all'Ufficio stesso di comunicare all'altro genitore l'avvio del procedimento anagrafico riguardante il/i figlio/i minore/i.

 

Le dichiarazioni anagrafiche potranno essere rese anche tramite un soggetto terzo rispetto all’interessato, munito di apposito conferimento del potere di rappresentanza, conferito e trasmesso con le modalità di cui all’art. 38, comma 3-bis del DPR n. 445/2000.

Se si tratta di convivenza anagrafica (un insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione viene resa dal "responsabile della convivenza".

LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI

L'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014 tratta della "Lotta all'occupazione abusiva di immobili" e prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge".

Secondo tale normativa chiunque occupi abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, prevedendo anche la nullità degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto. Il precedente quadro normativo consentiva a coloro i quali avessero occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti. Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell'abitazione ma anche dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.

In applicazione di queste disposizioni, i cittadini interessati a presentare la Dichiarazione di residenza/ cambio di abitazione devono dimostrare di avere un idoneo titolo di occupazione dell'immobile. A tal fine, devono compilare accuratamente l'apposita sezione e, nel caso in cui il richiedente la residenza sia persona diversa dal titolare del contratto di locazione/comodato, allegare la Dichiarazione di assenso del Proprietario/Locatario all’occupazione dell’immobile

PROCEDIMENTO

L'Ufficiale d'Anagrafe provvederà, nei due giorni lavorativi successivi, alla registrazione in ANPR delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione delle stesse.

L’ufficiale d’anagrafe che riceve la dichiarazione anagrafica, una volta verificata la ricevibilità della stessa, procede alla comunicazione di avvio del procedimento all’interessato e ad eventuali controinteressati.

Dal momento dell’avvenuta registrazione il cittadino potrà ottenere le  certificazioni anagrafiche.

Qualora la dichiarazione non contenga tutti i dati obbligatori previsti dalla legge la stessa verrà dichiarata “Irricevibile” e sarà archiviata, previa comunicazione all’interessato. In tal caso l’interessato dovrà presentare una nuova istanza.

ESITO POSITIVO DEI CONTROLLI

Nei 45 giorni successivi alla dichiarazione resa o inviata, l’Ufficiale di Anagrafe provvederà ad effettuare l’accertamento dei requisiti previsti per l’iscrizione anagrafica. Qualora, decorso il termine suddetto, non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere ai sensi dell’articolo 20 della Legge 241/90 (“silenzio-assenso”).

ESITO NEGATIVO DEI CONTROLLI

Nel caso in cui gli accertamenti diano invece esito negativo, l’Ufficiale d’Anagrafe comunicherà all’interessato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., onde consentire al cittadino di presentare eventuali memorie e documenti

che possano mutare l’esito dell’istruttoria condotta dall’ufficiale d’anagrafe. La comunicazione ex articolo 10-bis ha l’effetto di sospendere il decorso del termine di conclusione, il quale riprende a decorrere dopo 10 giorni dalla presentazione delle osservazioni (purché le stesse siano state presentate nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione) oppure, in mancanza, alla scadenza del decimo giorno previsto per la presentazione.

 

Nel caso in cui l’Ufficiale di Anagrafe, a seguito delle osservazioni o dei documenti presentati o in mancanza, evidenzi il permanere degli elementi ostativi all’iscrizione anagrafica nel Comune stesso, provvederà ad annullare la nuova posizione anagrafica, ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente. L’ufficio, inoltre, provvederà a darne comunicazione al dichiarante e al Comune di precedente iscrizione.

 

Allorchè cittadino effettui dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che dispongono:

- la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione;

- sanzioni penali per la dichiarazione non veritiera.

  

Le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti devono essere tempestivamente segnalate alle autorità di Pubblica Sicurezza.

PATENTI E VEICOLI

All'atto della dichiarazione di cambio di residenza, nel caso in cui un componente della famiglia sia in possesso di patente di guida e/o intestatario anche di un autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore e rimorchio è necessario indicarlo nel modello di dichiarazione di residenza. La variazione di residenza viene registrata esclusivamente nell'Archivio Nazionale Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione; sul portale dell'automobilista è possibile scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza, così come registrati nell'ANV, da esibire in caso di necessità. 

Consulta le pagine dedicate in caso di Trasferimento all'Estero 

- TRASFERIMENTO RESIDENZA AIRE

- TRASFERIMENTO RESIDENZA STRANIERI

MODULISTICA

Dichiarazione di residenza 1 o 2 persone

Dichiarazione di residenza 3 o 4 persone

Dichiarazione di residenza 5 o 6 persone

Dichiarazione di residenza per minori

Dichiarazione di assenso del genitore non presente per il trasferimento di residenza del minore

Dichiarazione di non conoscenza della residenza dell’altro genitore

Dichiarazione di assenso del Proprietario/Locatario all’occupazione dell’immobile

Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero 

Conferimento del potere di rappresentanza

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