Albo Giudici Popolari - Comune di Argelato

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Albo dei Giudici Popolari

L'albo dei giudici popolari di Corte di Assise e di Corte d’Assise di Appello contiene l'elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice Popolare. (Legge 10/04/1951, n. 287). È costituito da due distinti elenchi formati da cittadini che possono essere chiamati ad affiancare i giudici togati nella composizione della Corte d'Assise e della Corte d'Assise di Appello in occasione dei processi.

Gli albi sono aggiornati ogni due anni con cancellazioni e nuove iscrizioni.

 

Documenti Necessari

I cittadini residenti nel Comune di Argelato che possiedono i requisiti richiesti per legge e non sono inclusi negli albi possono presentare, con le modalità di seguito indicate, la richiesta di iscrizione 

nell'elenco dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e/o di Corte d'Assise d'Appello. L'iscrizione agli elenchi è gratuita.

 

Modalità di richiesta

La richiesta di iscrizione deve essere presentata dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari, unitamente a copia del documento di riconoscimento, mediante una delle seguenti modalità:
• per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.argelato@pec.renogalliera.it

• per e-mail all’indirizzo: elettorale@comune.argelato.bo.it 

• consegna a mano personalmente dall’interessato o da altra persona presso l’URP di Argelato o della frazione di Funo, esclusivamente nelle giornate di apertura al pubblico;

 

Requisiti necessari:

Per richiedere l'iscrizione è necessario:

- avere la cittadinanza italiana;

- godere dei diritti civili e politici;

- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;

- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte d'Assise;

- essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello;

- buona condotta morale.

 

Sono esclusi dall'ufficio di Giudice Popolare:

- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;

- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione 

 

Sono dispensati dall'ufficio di Giudice Popolare

Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:

  • i Ministri e i Sottosegretari di Stato
  • i membri del Parlamento
  • i commissari delle regioni
  • i componenti gli organi delle regioni previsti dall'articolo 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti  previsti dagli statuti regionali speciali
  • i Prefetti delle Province.

 

Formazione degli elenchi

Nel mese di aprile di ogni anno dispari viene pubblicato sull'Albo Pretorio on line del Comune un manifesto informativo con il quale il Sindaco invita i cittadini residenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari, entro il mese di luglio.

L'Ufficio elettorale, verificati i requisiti provvede in sede di Commissione Elettorale Comunale, alla compilazione ed all'integrazione degli elenchi dei cittadini idonei alla formazione degli albi. Gli elenchi completati vengono trasmessi al Tribunale di Bologna il quale, dopo gli adempimenti di competenza, li trasmette al Presidente della Corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello per la formazione e l'approvazione definitiva degli Albi stessi. Gli Albi definitivi sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune. Contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni nell'Albo è possibile presentare reclamo, in carta libera, alla Cancelleria del Tribunale di Bologna, entro 15 giorni dalle rispettive affissioni all'Albo Pretorio.
Gli Albi definitivi dei Giudici Popolari sono permanenti.
 

La cancellazione dall'Albo dei Giudici popolari avviene d'ufficio per:

1) perdita dei requisiti prescritti dalla legge (raggiunti i limiti di età, professione incompatibile, perdita della capacità elettorale, decesso)
2) emigrazione.

L'ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti nell'Albo.

 

Note

L'Ufficio di Giudice popolare è obbligatorio
Il Giudice Popolare partecipa alla formazione della sentenza unitamente ai magistrati togati.

 

Normativa di riferimento

Legge  10 aprile 1951, n. 287

Legge 405/1952, art. 3

Legge 1441/1956, art. 27

 


Dove rivolgersi

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