A.I.R.E. - Anagrafe Italiani Residenti all'Estero - Legge 27 ottobre 1988 n. 470
L’“A.I.R.E.” o “Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero”, istituita con Legge 27 ottobre 1988, n. 470, “Anagrafe e censimento degli italiani all’estero” e successive modificazioni ed integrazioni e regolamentata con D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323, “Approvazione del regolamento per l’esecuzione della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull’anagrafe ed il censimento degli italiani all’estero”, è un pubblico registro nel quale vengono iscritte l’insieme delle posizioni relative alle persone di cittadinanza italiana che risiedono all’estero ovvero un archivio anagrafico nel quale vengono raccolte, in modo sistematico, le schede individuali e di famiglia relative a cittadini italiani che dimorano abitualmente all’estero.
Perché iscriversi all’A.I.R.E
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e consente di usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze Consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti quali:
- la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in paesi extra U.E.).
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini italiani che iscritti in anagrafe trasferiscono la propria residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi;
- i cittadini italiani che, pur non essendo stati mai iscritti nell’anagrafe di un Comune italiano, sono nati e residenti all’estero e il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia;
- coloro che acquisiscono la cittadinanza italiana continuando a risiedere all’estero.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, per i quali sia intervenuta notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 1961 e del 1963, ratificate con legge 804/19678;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero
- i componenti della famiglia AIRE di cittadinanza straniera.
Modalità di richiesta
All’estero
La richiesta di iscrizione AIRE va effettuata attraverso il portale dei servizi consolari Fast.it oppure compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) a cui allegare la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare e una copia del documento d’identità del richiedente, entro 90 giorni dalla data in cui il cittadino italiano ha trasferito la propria residenza all’estero. Il Consolato italiano provvede all’inserimento dei dati nei propri schedari e alla comunicazione al Comune italiano di ultima residenza dell’avvenuto espatrio, mediante invio del modello o dei modelli Cons/01, dove deve essere inserita obbligatoriamente la data in cui il cittadino ha presentato domanda d’iscrizione all’Anagrafe degli italiani all’estero, poichè è da quella data che deve decorrere l’iscrizione stessa, per quanto stabilito dal D.L. n. 22/2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 41/2019.
Al Comune di residenza
Il cittadino italiano può rendere dichiarazione al Comune di residenza in merito alla propria intenzione di trasferire la residenza all’estero per sè e per gli altri componenti della famiglia che espatrieranno, utilizzando il modulo Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero. Il modulo deve essere compilato in tutte le parti, precisando soprattutto l'indirizzo estero di residenza e i propri recapiti (email, telefono, cellulare).
L’ufficiale di anagrafe che riceve la dichiarazione di trasferimento all’estero non effettua alcuna registrazione in anagrafe ma informa il cittadino che entro 90 giorni dalla data di espatrio dovrà presentarsi al Consolato italiano della circoscrizione di immigrazione a rendere analoga dichiarazione. Il trasferimento di residenza all’estero, affinché possa dar luogo all’iscrizione in AIRE, deve essere effettivo.
L’autorità consolare entro un anno dall’espatrio, cioè dalla fissazione all’estero della dimora abituale, provvederà ad inviare la documentazione (modello Cons/01) al Comune di ultima residenza che completerà la procedura di iscrizione AIRE.
Aggiornamento AIRE
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
- il trasferimento da uno Stato estero all’altro;
- il trasferimento della propria residenza nel medesimo Stato estero (da una circoscrizione consolare ad un’altra);
- il trasferimento della propria abitazione o indirizzo all’estero (nell’ambito della stessa circoscrizione);
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- i cambiamenti della qualifica professionale e del titolo di studio;
- il cambio dell’intestatario della scheda di famiglia, delle relazioni di parentela tra i componenti la famiglia AIRE, l’aggiornamento di altri dati relativi al cittadino (nome, cognome, data e luogo di nascita ...);
- il rientro definitivo in Italia (rimpatrio);
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni. È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
Cancellazione dall’A.I.R.E.
La cancellazione dall'Aire avviene per:
- rimpatrio in Italia e iscrizione all'anagrafe dei residenti;
- morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- trasferimento all’AIRE di altro Comune;
- perdita della cittadinanza italiana;
- irreperibilità accertata e presunta, salvo prova contraria.
La Legge 470/1998 prevede la cancellazione per irreperibilità presunta:
- trascorsi cento anni dalla nascita;
- dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
- quando risulta inesistente, tanto nel Comune di provenienza quanto nell’AIRE, l’indirizzo all’estero;
- quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l’elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell’Unione europea, nonché le consultazioni referendarie.
Normativa:
- Legge 27 ottobre 1988,n.470
- DPR 6 settembre 1989, n.323
- DPR 30 maggio 1989, n.223
- Legge 16 gennaio 1992, n.15
Per ulteriori informazioni consulta il sito del Ministero dell'Interno