Potere Sostitutivo in caso di inerzia o inadempienza da parte del Responsabile del procedimento
Chiunque si ritenga vittima di un ritardo o di un’inadempienza burocratica può rivolgersi a una figura interna all’Ente che si sostituisce al Responsabile o al funzionario inadempiente.
Il potere sostitutivo è disciplinato dall'articolo 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. sul procedimento amministrativo.
Nei procedimenti ad istanza di parte in caso di ritardo o inadempienza del Responsabile del Procedimento circa i termini di conclusione dello stesso, il cittadino può rivolgersi al Segretario Generale per ottenere, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, la conclusione del procedimento attraverso altro funzionario della stessa struttura o con la nomina di un Commissario ad Acta.
Nei casi di cui sopra il Segretario attiva a carico del Responsabile inadempiente, il procedimento di contestazione dei relativi addebiti, ad ogni effetto di legge, di regolamento, di contratto collettivo e di contratto individuale di lavoro.
Attivazione del Potere Sostitutivo
Il privato cittadino può inviare richiesta dell’esercizio del potere sostitutivo su carta semplice e in formato libero allegando copia di un documento d’identità mediante le seguenti modalità:
- inviando una e-mail al Segretario Generale
- con consegna diretta all'Ufficio Protocollo presso l’U.R.P. negli orari di apertura al pubblico
- inoltro alla posta elettronica certificata PEC: comune.argelato@pec.renogalliera.it