IMU 2022
La Legge n. 160/2019 ha abolito la IUC (imposta unica comunale) relativamente alle componenti IMU e TASI.
In particolare la legge ha abolito la TASI e strutturato una nuova IMU per la quale ha dettato specifica disciplina e che va sostanzialmente ad inglobare anche l’aliquota TASI.
Le aliquote IMU 2022 sono pertanto le seguenti e sono le medesime previste nel 2021 e 2020:
- 0,99% aliquota base applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli indicati di seguito
- 0,54% Abitazioni principali (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (massimo 1 per categoria) (detrazione € 200,00)
- 0,54% Immobili locati a Canone Concordato a persona fisica residente e dimorante e relative pertinenze (massimo 1 per categoria) (art. 2 comma 3 L.431/98). Per le altre fattispecie di affitto a canone concordato l’aliquota rimane 0,99%
- 0,94% Categoria D tranne D5 e D10
- 0,99% Categoria D5
- 0,1% Categoria D10
- 0,94% Categoria C1
- 0,1% Fabbricati rurali
- 0,89% Terreni agricoli
Link alla delibera aliquote IMU | n. 21 del 22.7.2020
E’ prevista l’esenzione Imu per:
- abitazioni principali e relative pertinenze (massimo 1 per categoria) esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
- casa familiare assegnata al genitore affidatario del/dei figlio/i. Nell'ambito dell'assimilazione all'abitazione principale sono ricomprese anche le ipotesi di provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare in assenza di un precedente rapporto coniugale. L'individuazione della 'casa familiare' deve risultare da apposito provvedimento del giudice da presentare al Comune ai fini dell’applicazione dell’esenzione*.
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione deve essere presentata apposita autocertificazione entro il 16/12/2022, come da regolamento Imu.
Restano valide le autocertificazioni già presentate qualora non siano variate le condizioni che danno diritto all’esenzione.
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazionale e non siano in ogni caso lacati (fabbricati merce). Occorre la presentazione della dichiarazione IMU. (Novità IMU 2022)
Link ad Autocertificazione IMU 2022 per agevolazioni
N.B. non hanno più diritto all’esenzione:
- *il genitore non assegnatario della casa familiare, solo nel caso in cui non ci siano figli nella coppia o siano presenti solo figli maggiorenni autosufficienti. L’imposta dovrà essere versata in base alla quota di possesso.
NOVITA' IMU 2022
- Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%
- Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
- Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
- Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
Il versamento Imu è eseguito mediante modello F24 con scadenza della prima rata il 16 giugno 2022 e della seconda rata il 16 dicembre 2022. E’ possibile versare l’intero importo dovuto in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2022.
Prima rata acconto – è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente
Seconda rata saldo - conguaglio annuo di quanto effettivamente dovuto sulla base delle aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 22/07/2020
Il modello F24 è disponibile, in versione cartacea, presso Banche, Poste e agenti della riscossione, oppure sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it in formato elettronico.
L’imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
La dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si e’ verificato l’evento.
Si segnala che ai sensi dell'art. 35 del D.L. 73/2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2021 è stato prorogato al 31 dicembre 2022, in luogo del 30.06.2022.
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, entro le scadenze previste A partire dal 2020, l’art. 1 comma 770 della L. n. 160/2019 ne prevede la presentazione ogni anno.
La dichiarazione IMU per l’anno 2021 deve essere presentata anche da chi ha fruito dell’esenzione IMU per gli immobili con convalida di sfratto per morosità. Il Decreto Sostegni BIS (D.L. 73/2021 convertito con modificazione dalla L. 106/2021) ha previsto l’esenzione dal versamento dell’IMU 2021 in favore delle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Novità - Nuovo modello di dichiarazione IMU Anno 2022 da utilizzare anche per IMU anno 2021 la cui scadenza di presentazione è stata prorogata al 31-12-2022.
Il ministero dell’Economia e delle Finanze anticipa sul proprio sito il decreto 29 luglio 2022, che dà il via libera al nuovo modello di dichiarazione Imu/Impi, corredato da istruzioni e specifiche tecniche, e manda in soffitta il modulo approvato il 30 ottobre 2012.
Il nuovo modulo unificato allinea il suo format alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020 all’Imposta municipale unica (Imu) e dal Dl n. 124/2019 all’Imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) istituita in tale occasione in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle stesse strutture. Può essere inviato tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate Fisconline o Entratel o spedito in formato cartaceo al comune sul cui territorio sono situati gli immobili interessati.
Il modulo cartaceo può essere spedito tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU/IMPi 20_ _” e deve essere indirizzato all’ufficio tributi del comune competente. L’ente locale è tenuto a rilasciare una ricevuta di ricevimento. Valido anche l’invio con posta certificata. La spedizione può essere effettuata dall’estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione, che coincide con quella di presentazione della dichiarazione. La presentazione attraverso procedura telematica può essere effettuata direttamente dal contribuente oppure da un soggetto incaricato, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate Fisconline ed Entratel.
È precisato, tuttavia, che le dichiarazioni relative al 2021 già presentate con il precedente format sono comunque valide nel caso in cui contengano dati non differenti da quelli richiesti nel modello approvato il 29 luglio scorso.
Link al modello di Dichiarazione IMU/IMPi
Link alle Istruzioni per la compilazione del modello IMU/IMPi e specifiche tecniche
BASE IMPONIBILE RIDOTTA DEL 50% NEI SEGUENTI CASI DI:
1. ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO A PARENTE ENTRO IL 1° GRADO
E’ stabilita una riduzione del 50% della base imponibile per l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo (comodante) in comodato d’uso a parente in linea retta entro il primo grado (comodatario) con esclusione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Le condizioni per usufruire dell’agevolazione sono le seguenti:
- il Comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale e quindi risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente;
- il Comodante deve avere residenza anagrafica e dimorare abitualmente nello stesso Comune dove si trova l’immobile dato in comodato;
- il Comodante deve possedere un solo immobile* sul territorio italiano oltre alla sua abitazione principale, come sopra individuata
- il contratto di comodato deve essere registrato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate;
Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori”.
*Il dipartimento delle finanze ha chiarito che per immobile si deve intendere un fabbricato ad uso abitativo con le relative pertinenze (una per categoria per le categorie C/2-C/6-C/7). Non si perde la possibilità di fruire dell’agevolazione se si possiedono oltre all’abitazione data in comodato e all’abitazione principale anche terreni, negozi, capannoni ecc..
2. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO/ARTISTICO
3. FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI
previa presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 come previsto da art.6 del Regolamento Imu
N.B. Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sopra elencate il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti sul modello di dichiarazione Imu.
RIDUZIONE DI IMPOSTA DEL 25% PER IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO
E’ stabilita una riduzione dell’imposta del 25% per l’unità immobiliare locata a canone concordato ex legge n. 431/1998.
Si precisa che le aliquote Imu per gli immobili locati a canone concordato sono le seguenti:
- 0,54% per i contratti di affitto ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/98 a persona fisica che risiede anagraficamente e dimora nell’immobile stesso;
- aliquota ordinaria del 0,99% per tutti gli immobili diversi da quelli indicati nel punto precedente.
Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni sopra elencate il soggetto passivo deve attestare il possesso dei requisiti presentando il modello di dichiarazione Imu per l’anno in cui matura l’agevolazione, indicando gli estremi dello stesso, compresa la durata e la registrazione all’ag.delle Entrate, i dati dell’affittuario e l’eventuale acquisizione della residenza/dimora. La dichiarazione IMU deve essere presentata anche nell’anno in cui viene meno il beneficio ed in caso di proroga del contratto.
Attestazione di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato.
In attuazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti del 16 gennaio 2017, con gli accordi del 26 settembre 2017 applicabili nel territorio metropolitano di Bologna, le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini hanno convenuto sull'opportunità di prevedere un'apposita attestazione che dovrà essere rilasciata congiuntamente da una organizzazione della proprietà edilizia e da una dei conduttori firmatarie dell'accordo, tramite l'elaborazione e la consegna di una modulistica atta a documentare alla pubblica amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare il rispetto sostanziale dell'accordo, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.
Per poter fruire delle agevolazioni IMU, previste per la locazione a canone concordato, il contratto, stipulato a canone concordato, dovrà quindi contenere necessariamente tale attestazione di conformità del contratto di locazione all'accordo territoriale, rilasciata congiuntamente da due organizzazioni sindacali di cui una della proprietà edilizia e una dei conduttori.
TERRENI AGRICOLI
E’ prevista l’esenzione Imu per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
Permane l’assoggettamento all’imposta Imu dei terreni agricoli diversi da quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
Il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli soggetti ad IMU è 135.
Regolamento per l'applicazione dell'IMU:
Link al testo delibera di Consiglio n. 20 del 22.07.2020
Link al testo regolamento allegato alla delibera
Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e per la rateizzazione
Link al testo delibera di Consiglio n. 19 del 22.07.2020
Link al testo regolamento allegato alla delibera
Link utili:
Link Aree edificabili
Link al Dichiarazione sostitutiva per fabbricati inagibili e/o inabitabili
Link al Ravvedimento operoso
Link a Richiesta rimborso e-o compensazione
Link al testo delibera di consiglio n. 5/2007 Determinazione della misura annua del tasso di interesse